Tribunale per la famiglia, un passo indietro per l’Italia

Tribunale per la famiglia, un passo indietro per l’Italia

Uno degli obiettivi concordati con l’Unione Europea per accedere alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza subisce un arresto importante

L’istituzione del Tribunale per le Persone e la Famiglia (TPFM) – uno degli obiettivi concordati con l’Unione Europea per accedere alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – subisce un arresto importante. Con il decreto legge approvato il 03 cm dal Consiglio dei ministri è stato deciso il rinvio di una delle parti qualificanti della riforma Cartabia della giustizia civile. Questa è la decisione del Consiglio dei Ministri che si vede costretto a fare un passo indietro rispetto all’istituzione del TPFM rimandandone l’avvio ad ottobre 2025. Sono emersi, infatti, nel corso di questi ultimi tempi, interrogativi rilevanti che non trovano oggi una adeguata risposta.

Con la legge delega 26 novembre 2021 n. 206 e il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, l’Italia ha dato esecuzione alla richiesta di riformare la giustizia prevista dall’accordo siglato dall’Italia con l’Unione Europea. Il sistema della giustizia italiana, non rientrando appieno nei canoni temporali sotto il profilo processuale, nei rispetti delle tempistiche degli altri paesi europei, ha dovuto ripensare ad un nuovo sistema giuridico che rispetti i principi di chiarezza e sinteticità degli atti, di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile fissati dalla legge Delega.

Ma vediamo in breve di che si tratta quando parliamo di riforma: il testo legislativo elaborato dal Governo si propone di realizzare un riassetto sia sul piano formale che sostanziale mediante interventi sul codice di procedura civile, sul codice civile, sul codice penale, sul codice di procedura penale e su numerose leggi speciali, in funzione degli obiettivi di “semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile”. E come rendere il sistema giudiziario più efficiente riducendo i tempi del processo? È stata innanzitutto realizzata una ridistribuzione delle competenze e creato un apposito “rito unificato” applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie. È stata prevista a tal proposito l’istituzione del TPFM che ha il compito di unificare le competenze del giudice ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare attraverso un rito unico per tutti i procedimenti relativi alla famiglia e ai minorenni, con l’indubbio vantaggio di una migliore e più efficiente amministrazione del processo civile che si occupi dei diritti delle persone e delle famiglie riunendo in un unico locus tutte le questioni riguardanti i provvedimenti de potestate e tutte le altre tipologie di provvedimenti sui minori e sulla responsabilità genitoriale e familiare.

Il Dlgs 149/2022 nel libro II ha lo scopo di attuare un riconoscimento definitivo dei diritti “relazionali” delle persone quali diritti fondamentali meritevoli di tutela. Presso il Tribunale per le Persone e la Famiglia saranno dunque incardinati tutti i procedimenti in materia familiare e minorile, comprese anche le controversie in materie di alimenti e quelle fra conviventi. Il tribunale unico verrà articolato in Circoscrizioni, presso le sedi del tribunale ordinario, formato dal i giudici del TPM e dai giudici di corte d’Appello che ne faranno domanda, mentre nei Distretti, ubicati presso le sedi di Corte d’Appello, saranno impegnati i giudici dei tribunali ordinari. Presso le circoscrizioni verranno emessi provvedimenti monocratici mentre presso i distretti, avremo la composizione di un collegio. Alla sezione distrettuale non verranno più assegnate tutte le materie oggi di competenza del TM, ma solo le adozioni, i procedimenti penali e la materia di protezione internazionale e cittadinanza (cfr. art. 1, comma 24, lett. b e l), mantenendo l’attuale composizione multidisciplinare. Quest’ultimo si occuperà, a parere mio come ruolo principale, del riesame di tutti i provvedimenti, emessi dalle sezioni circondariali, competenti per tutte le altre materie riguardanti i minori, la famiglia e le persone.

Tra le materie di nuova attribuzione della sezione circondariale in esecuzione monocratica abbiamo decadenza della responsabilità genitoriale (art. 330 c.c.), riconoscimento di figli nati da relazioni parentali, azione degli ascendenti per mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni (art. 317 bis c.c.), affidamento del minore (art. 1 e 2 L. 184/93). Ed ancora autorizzazione al matrimonio del minore, amministrazione del patrimonio del minore, procedimenti di competenza del giudice tutelare e procedimenti che hanno ad oggetto la richiesta di danni endofamiliari (danno non patrimoniale risarcibile).

Le misure programmate dal Ministero della Giustizia, quindi, si inseriscono in un quadro strutturale di interventi che ha l’intento di migliorare la risposta della giustizia in termini di tempo e creare un reale processo di innovazione organizzativa destinato a stabilizzarsi mano mano, rinforzando il sistema della giustizia italiana e conferendo ancor di più solide garanzie di autonomia e di indipendenza e professionalità dei magistrati. Ma vediamo nello specifico ciò che ci può interessare quando sentiamo parlare degli strumenti di alternative dispute resolution (ADR) rafforzati per ridurre i tempi della giustizia. Innanzitutto la riforma intende lavorare su tre direttrici principali: asse 1 estendere l’applicabilità dell’istituto della mediazione e ampliandone le azioni anche attraverso l’obbligatorietà della presentazione del piano genitoriale in caso di separazione, asse 2 estendere l’ambito di applicazione della negoziazione assistita e introduzione del patrocinio a spese dello stato in casi specifici; asse 3 rafforzare le garanzie di imparzialità all’interno dell’arbitrato.

Altro spetto da non tralasciare riguarda la trasformazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti all’interno dei procedimenti sul conflitto familiare ad “esecuzione immediata”, senza cioè che venga atteso l’intero corso del procedimento, fermo restando la possibilità di modifica. Valga per tutti, ad esempio, la riforma dell’art. 403cc. Infine, altro encomio d alla riforma va fatto, se si guarda alla volontà di regolamentare gli interventi dei servizi sociali che, una volta ricevuto mandato dalle autorità giudiziarie di accertamento, dovranno sottoporre tali atti alla conoscenza delle parti, nell’interesse dei rapporti familiari, rispettare il contraddittorio e motivare ampiamente le loro considerazioni, sempre nel rispetto dell’autonomia tecnica e di giudizio che li contraddistingue. E molte altre innovazioni o consolidamenti professionali.

LEGGI ANCHE: Piccolo Principe contro la dispersione scolastica

Per quanto riguarda l’aspetto ordinamentale di fatto, oggi abbiamo un TO e un TpM che spesso determinano l’insorgere di questioni di competenza e di duplicazione delle procedure, infatti, le due banche dati SIGMA E SICID non dialogano tra loro, mentre con l’istituzione del Tribunale unico avremo un’informatizzazione unica e anche un unico ufficio della Procura. E fin qui tutto bene se non fosse che ad oggi, sebbene la riforma delinei un mondo che vorrei, nei fatti questo mondo appare più vicino al “vorrei ma non posso”. La riforma, pur nel dichiarato intento di creare polo unico ad alta specializzazione familiare e minorile, con la creazione del TPFM , solleva numerosi interrogativi, dal punto di vista sistematico e organizzativo che non hanno trovato ancora risposte adeguate. Cerchiamo di fare un sunto delle maggiori criticità sollevate.

Innanzitutto, per le questioni di merito, infatti, la perdita della collegialità in primo grado, rischia di intasare la sezione distrettuale del riesame e di inaridire il giudizio vedendo esclusa la competenza extragiuridica dei giudici onorari, al fine di una valutazione ampia sulle migliori scelte da compiere nell’interesse del minore. In secondo luogo la riassegnazione, senza variazione organica, degli incarichi della magistratura e del personale amministrativo nel nuovo TPMF e la mancata realizzazione e mal funzionamento della digitalizzazione de procedimenti che, anziché rispettare il principio della semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile” non fa altro che rallentare il carrozzone. Sul piano organizzativo, c’è da annotare che il rinvio dell’entrata in vigore del nuovo TPMF è stata chiesta da più parti e qui, per ragioni di brevità riporto solamene alcune preoccupazioni più rilevanti: allo stato non risultano definite le piante organiche; l’organico delle Procure ordinarie deve essere implementato così come anche il personale amministrativo; devono essere reperiti locali idonei per lo svolgimento delle funzioni assegnate (ad esempio, per l’ascolto dei minori), con idonee dotazioni informatiche e molte altre inquietudini che, ad oggi, non trovano risposte adeguate.
Infine, ma non per importanza, ricordiamo la clausola di invarianza secondo la quale nell’attuazione del piano di riassetto giuridico, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si provvede allo svolgimento delle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili Si tratta quindi di una legge a costo zero”.

A mio modesto parere e a convinzione maggiormente credibile di molte illustre autorità, che di riforme e di giustizia davvero ne capiscono, credo di essermi fatta l’idea che la costituzione affrettata del TPMF, forzata senza gli opportuni correttivi e a costo zero possa determinare, quasi certamente, disfunzioni significative nel sistema giudiziario, ritardi nei processi e compromissione della qualità della giustizia in danno delle famiglie, dei minori e di tutti i soggetti vulnerabili. Ergo, sì bene una proroga, ma che sia foriera di una attenta rivalutazione organizzativa e di merito. Per una riforma di questa portata è necessario, – e non di certo lo dico io -, intervenire con provvedimenti correttivi, sia per migliorare la suddivisione di competenze, che tenga conto della naturale connessione tra procedimenti, sia con la previsione di collegialità e multidisciplinarità, almeno per le decisioni più di rilievo relative alla vita dei minori. Non deve essere sottovalutata, inoltre, la necessità dell’ampliamento dell’organico con stanziamento di fondi adeguati, destinati necessariamente anche al potenziamento della rete del welfare, luogo di prima accoglienza e intervento sul disagio sociale. Solo così potranno essere rispettati sia i criteri di razionalizzazione ed efficienza, che quelli di effettività della tutela rivolta a soggetti vulnerabili, che deve sempre essere improntata al benessere sociale e, improntata alla costruzione di una società educante.

Marianna Di Candido
assistente sociale

Redazione
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Skip to content