L’esclusione dei cittadini stranieri da questi due bonus è lesiva del principio di eguaglianza e della tutela della maternità prevista dalla Costituzione
Nel 2015 l’allora governo Renzi introdusse una misura di sostegno economico delle famiglie. Il famoso bonus 80 euro al mese (o 160 euro, a seconda del reddito). Da quella misura furono tagliati – come spesso accade – i cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno di lungo periodo. Fu escluso dunque circa il 45 per cento degli stranieri residenti in Italia. Cittadini che dunque furono esclusi anche dal bonus bebè. Un’esclusione illegittima secondo Asgi, Inas Cisl Lombardia e Anolf Cisl Milano. Le organizzazioni hanno infatti sostenuti gli stranieri esclusi nella presentazione delle domande.
A distanza di oltre sei anni la Corte costituzionale ha dato ragione agli appellanti. Nell’esaminare le questioni sollevate dalla Cassazione, la Corte ha ritenuto l’esclusione dei cittadini stranieri da questi due bonus lesiva del principio di eguaglianza e della tutela della maternità dagli articoli 3 e 31 della Costituzione, oltre a quanto affermato dall’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La Corte costituzionale ha cancellato questa discriminazione dall’ordinamento italiano, specificando che le misure dovranno essere concesse a quanti hanno un permesso di almeno 6 mesi che consente di lavorare di accedere alla prestazione.
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