Il testo sul Fine vita è stato approvato a Montecitorio con 253 voti a favore, 117 contrari ed un astenuto ora passa al Senato per l’approvazione definitiva
Via libera dell’Aula della Camera alla proposta di legge sulla morte volontaria medicalmente assistita. Il testo sul Fine vita è stato approvato a Montecitorio con 253 voti a favore, 117 contrari ed un astenuto ora passa al Senato per l’approvazione definitiva. La proposta di legge in materia di suicidio assistito è frutto dell’unificazione delle proposte a firma Zan, Cecconi, Rostan, Sarli, Pagano, Sportiello e Trizzino. La Legge è composta da 9 articoli e regola le modalità e i presupposti per poter accedere legittimamente all’assistenza medica, allo scopo di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita in determinati casi, senza che ciò comporti responsabilità penali a carico del medico che assiste il malato, nell’ambito del perimetro già delineato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 242/2019 (caso Cappato).
«E’ un fatto storico. Non ci avrei sperato – commenta il segretario del Pd, Enrico Letta, sul canale Twitch di Ivan Grieco – ma c’è stato un ottimo lavoro del Parlamento e si è arrivati adesso alla votazione. Il testo è stato approvato con una maggioranza abbastanza larga e importante». «La Camera dei deputati ha approvato la legge sul fine vita che ora passa al Senato», dichiara il presidente della Camera Roberto Fico. «Un passo fondamentale per un provvedimento che il Paese attende e su cui siamo già in ritardo. Il Parlamento deve assumersi le proprie responsabilità affrontando anche i temi etici e dando risposte ai cittadini», conclude.
La legge approvata dalla Camera nella fattispecie «disciplina la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile e con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile di richiedere assistenza medica al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita”. Cosa si intende quindi per morte volontaria medicalmente assistita? Si intende “il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e sotto il controllo del sistema sanitario nazionale”.
IL PRECEDENTE
Il legislatore era stato già esortato dalla Consulta ad intervenire sulla materia entro un congruo termine, con l’ordinanza n. 207/2018, la quale, segnalava una grave lacuna colmabile attraverso un intervento legislativo tempestivo. Successivamente, a fronte dell’inerzia del Parlamento, la Corte aveva dichiarato poi l’illegittimità costituzionale parziale della norma penale che sanziona l’istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.), nella parte in cui non escludeva la punibilità di chi “agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”.
La normativa in questione, dunque, interviene solo nell’ambito di tale fattispecie penale, recependo integralmente le direttive già fissate dalla Corte nelle pronunce richiamate, escludendo la punibilità del medico, del personale sanitario e amministrativo nonché di chiunque abbia agevolato il malato nell’esecuzione della procedura di morte volontaria medicalmente assistita, ove avvenga nel rispetto delle previsioni di legge. Il provvedimento non riguarda, pertanto, la cosiddetta eutanasia attiva (caso in cui è invece un terzo a somministrare un farmaco che porta alla morte), ipotesi che resta quindi punita in quanto riconducibile alla fattispecie di “omicidio del consenziente” (art. 579 c.p.).
@ciro_oliviero