Cosa prevede la circolare 107 del 23 settembre 2020 dell’Inps
I 285,66 euro di assegno di invalidità non sono sufficiente a soddisfare i bisogni primari della vita. Lo aveva deciso a giugno la Corte Costituzionale. In quel pronunciamento la Corte aveva stabilito che la cifra congrua sarebbe stata pari a 516,46 euro mensili. Cifra che era prevista solo per chi aveva compiuto il 60esimo anno di età. Ad agosto il premier Conte aveva sottolineato che la cifra sarebbe stata portata a 651,51 euro. Più di quanto previsto dalla Corte.
Ieri l’Inps ha diffuso la circolare 107 che prevede il riconoscimento di questo incremento dal compimento del diciottesimo anno di età nei confronti dei soggetti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità. Tra questi gli unici a dover presentare domanda dovranno essere i titolari di pensione di inabilità previdenziale. Per gli altri sarà automatica. Restano esclusi dal provvedimento gli invalidi civili totali e parziali, i ciechi totali, i minori inabili.
Il decreto Rilancio ha stanziato per questa misura 132 milioni di euro per l’anno in corso e 400 milioni di euro annui dal 2021. Per accedere alla misura il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro. Oltre allo stesso reddito proprio il beneficiario coniugato dovrò avere redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.